Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Tribunali Emilia-Romagna > Comportamento antisindacale
Data: 06/04/2004
Giudice: Strozzi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 158/04
Parti: FABI / Banca Popolare di Verona e Novara
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - SCIOPERO RIGUARDANTE SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - CRUMIRAGGIO INTERNO - CONDOTTA ANTISINDACALE - SUSSISTENZA


La FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiana) di Reggio Emilia ha indetto uno sciopero dei dipendenti della Banca Popolare di Verona e Novara delle agenzie della provincia di Reggio Emilia con modalità "a pacchetto" - da tenersi cioè in tre distinte giornate del gennaio 2004 - per il quale ha inoltrato unico preavviso, secondo l'accordo sindacale preso dalle parti in attuazione dell'art. 2 della l. n. 146/1990. In una qualche misura la singolarità della fattispecie concreta ha da un lato indotto il ricorso e dall'altro motivato il decreto di condanna: la Banca -difatti- dopo aver constatato con il primo sciopero che l'adesione dei propri dipendenti reggiani era numerosa, ha fatto, in occasione dei successivi, ricorso al cosiddetto crumiraggio interno comandando al lavoro nelle filiali reggiane lavoratori provenienti da altre province. L'organizzazione sindacale ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 28 St. Lav. sostenendo che tale comando, in genere ritenuto legittimo in occasione di scioperi non disciplinati dalla l. 146/1990, debba ritenersi invece non dato - e comunque antisindacale in quanto limitativo del diritto di sciopero - ai datori di lavoro che prestano servizi pubblici essenziali proprio perché, mentre la normativa speciale si propone di tutelare non i datori di lavoro ma gli utenti, e nel "rispetto del diritto di sciopero", attraverso l'onere del preavviso (imposto inderogabilmente dalla legge) il datore di lavoro, conoscendo in anticipo la data dello sciopero, sarebbe in condizione, con il ricorso al crumiraggio interno, di vanificarne gli effetti. Richiamati i principi generali in materia di legittimo ricorso al "crumiraggio interno", il Tribunale del lavoro di Reggio Emilia ha sottolineato la duplice peculiarità della fattispecie concreta consistente da un lato nel fatto che lo sciopero aveva delimitazione territoriale notevolmente ridotta rispetto all'area pluriregionale di operatività del datore di lavoro, dall'altro nel non prevedere, l'accordo sindacale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero della categoria, il mantenimento di presidi lavorativi durante le iniziative di sciopero (i diritti degli utenti sono infatti tutelati con previsione di durata massima dello sciopero e garanzia di piena operatività della banca al mercoledì o, se questo sia festivo, al giovedì). Ed è in forza di queste stesse peculiarità che la condotta datoriale è stata ritenuta antisindacale: il Giudice, negando che il datore di lavoro abbia potuto avvantaggiarsi del preavviso di sciopero, ha equiparato a personale esterno (al quale la giurisprudenza prevalente non consente ricorso per sostituire lavoratori in sciopero) il personale che, pur dipendente dalla Banca, era tuttavia ordinariamente al lavoro in territorio e in unità produttive non interessate dallo sciopero. Si tratta di opzione interpretativa, avverte il decreto, "in linea con le finalità dell'intervento legislativo e negoziale che, pur teso a garantire diritti di terzi di pari rilievo e dignità costituzionale, di fatto, ponendo dei limiti dell'esercizio dello sciopero, inevitabilmente finisce per agevolare in qualche modo anche il soggetto passivo di tale diritto e cioè il datore di lavoro" così che proprio per evitare tale agevolazione "la norma legislativa e la regolamentazione negoziale esigono una interpretazione rigorosa che tenga conto delle diverse tipologie di sciopero (diritto che deve essere rispettato, ex articolo 2 della legge n. 146/1990): ed è di chiara evidenza come uno sciopero territoriale potrebbe in concreto essere totalmente vanificato ove si ammettesse la possibilità datoriale di distaccare temporaneamente nel territorio negli stabilimenti interessati dallo sciopero personale proprio, ma operante stabilimenti non interessati dallo scioperos